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✅ ALLERGOLOGIA E IMMUNOLOGIA CLINICA
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✅ CHIRURGIA AMBULATPRIALE
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I documenti necessari per accedere alle prestazioni ambulatoriali in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale SSN sono:
- Impegnativa del Medico di Medicina Generale (MMG)
- Carta D’Identita’
- Tessera Sanitaria o Carta Regionale dei Servizi
- Eventuale documentazione diagnostica e clinica precedente
- Eventuale documentazione attestante il diritto all’esenzione dal pagamento del ticket
Il personale addetto alle prenotazioni comunica immediatamente la data e l’ora disponibile per le visite e/o esami diagnostici. Vengono, inoltre, fornite informazioni relative ad esami per i quali è necessaria una preparazione.
Prima della visita:Almeno 30 minuti prima dell’orario fissato per la prestazione l’utente dovrà presentarsi presso l’ufficio accettazione, ritirare il numero d’ordine d’accesso ed espletare le pratiche burocratiche e pagamento ticket, se dovuto. L’orario programmato per le visite potrà subire modeste variazioni a causa di precedenti visite prolungate e complesse.
Tempi di Attesa
Il poliambulatorio ISME-ISTITUTO MEDICO EUROPEO,si è impegnato a garantire ai cittadini servizi sempre più qualificati nel rispetto dei tempi massimi di attesa stabiliti dalla Regione Siciliana;
tali tempi massimi sono riferiti alla prima visita o indagine specialistica. Nell’impossibilità a presentarsi il giorno dell’appuntamento, si prega di avvisare telefonando al numero 091324250; si consentirà in questo modo ad altri di usufruire dei servizi poliambulatoriali e a non incrementare inutilmente i tempi d’attesa.
Modalità di Accesso alle Prestazioni Sanitarie Specialistiche
Servizio Sanitario Nazionale S.S.N. - In convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.Richiede impegnativa o ricetta,che deve essere fatta dal Medico di Medicina Generale (MMG).
🇮🇹PRESCRIZIONI MEDICHE
SERVIZO SANITARIO NAZIONALE S.S.N.
🔵 Su ogni prescrizione di prestazione specialistica ambulatoriale effettuata su ricettario unico regionale deve essere riportata:
✅la formulazione della diagnosi o del quesito diagnostico;
🔷Nello stabilire il livello di priorità i medici prescrittori
faranno scaturire le attribuzioni della priorità:
✳️ prestazione di emergenza-urgenza = va sempre indirizzata in pronto soccorso;
✳️ prestazione di tipo U (urgente) = entro 2 giorni 24-48 ore;
✳️ prestazione di tipo B (breve) = entro 10 giorni;
✳️ prestazione di tipo D (differibile) = visite entro 30 giorni e 60 per la diagnostica strumentale;
✳️ prestazione di tipo P (programmata) = entro 180 giorni.
🔴 Non è più ammessa la prescrizione senza indicazione della priorità.
SIMP (Senza Impegnativa)- Soluzione offerta dall’ISME-ISTITUTO MEDICO EUROPEO,in alternativa al Servizio Sanitario Nazionale. Costo a carico del paziente analogo al ticket per prestazioni convenzionate S.S.N.
Regime Privato - Accesso alla prestazione sanitaria con pagamento diretto o assicurazione sanitaria.
Come Prenotare
Prenotazione online: compila in pochi minuti il modulo elettronico e verrai richiamato da un nostro operatore entro 48 ore per decidere la data della visita.
Prenotazione telefonica:
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Orari:
dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 08.30 alle ore 20.00.
Sabato dalle ore 09:00 alle ore18.00;
In sede: dal Lunedì al Venerdì, ore 09:00 – 13:00; 15:00-20:00
Sabato, ore 09.00 – 13.00;
- PRESTAZIONI SPECIALISTICHE SANITARIE PER STRANIERI CON CODICI STP ed ENI
- L’ISME ISTITUTO MEDICO EUROPEO, esegue Prestazioni Specialistiche Sanitarie per stranieri in possesso dei codici STP (Straniero temporaneamente presente) ed ENI (Europeo non iscritto),che garantiscono agli stranieri e ai cittadini neocomunitari l’accesso al Servizio Sanitario Nazionale SSN.
I casi che prevedono l’esenzione dal ticket sanitario sono i seguenti:
- Esenzioni per reddito
- Esenzioni per malattie rare
- Esenzioni per gravidanza
- Esenzioni per malattie croniche
- Esenzioni per invalidità
- Gratuità del test HIV
- Esenzione per diagnosi precoce tumore
Esenzioni per reddito
Il diritto all’esenzione per reddito è previsto per alcune condizioni personali e sociali associate a determinate situazioni reddituali.
L’assistito esente per reddito può effettuare, senza alcuna partecipazione al costo (ticket), tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche ambulatoriali garantite dal Servizio sanitario nazionale, necessarie ed appropriate alla propria condizione di salute.
L’esenzione per reddito non riguarda l’assistenza farmaceutica. Per ulteriori informazioni in materia di partecipazione al costo dei farmaci di fascia A, è necessario rivolgersi alla propria Azienda sanitaria locale (ASL) di residenza.
Hanno diritto all’esenzione per reddito, i cittadini che appartengono alle categorie che seguono (Legge 537/1993 e successive modificazioni - art. 8, comma 16).
Categorie di esenti(CODICE E01):
Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro.
(CODICE E02):
Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.
(CODICE E03):
Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico.
(CODICE E04):
Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.
Esenzioni per malattie rare
Le malattie rare (MR) sono patologie gravi, invalidanti, che colpiscono un numero ridotto di persone, con una prevalenza inferiore al limite stabilito a livello europeo di 5 casi su 10.000 abitanti. A causa della rarità, sono spesso difficili da diagnosticare e prive di terapie specifiche.
Dal 2001, con l’approvazione del Decreto ministeriale n. 279/2001, le persone affette da malattie rare hanno diritto all’esenzione dal ticket.
Le malattie rare che danno diritto all’esenzione sono state individuate in base ai seguenti criteri generali (Decreto legislativo 124/1998):
- rarità (riferita al limite di prevalenza < 5/10.000 abitanti stabilito a livello europeo);
- gravità clinica;
- grado di invalidità;
- onerosità della quota di partecipazione (derivante dal costo del relativo trattamento).
L’esenzione dal ticket è garantita su:
- tutte le prestazioni appropriate ed efficaci per il trattamento e il monitoraggio della malattia rara accertata e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti;
- le prestazioni finalizzate alla diagnosi, eseguite presso i Presidi della Rete nazionale sulla base di un sospetto diagnostico formulato da uno specialista del SSN;
- le indagini genetiche sui familiari dell'assistito eventualmente necessarie per diagnosticare, all’assistito, una malattia rara di origine genetica. Infatti, la maggior parte delle malattie rare è di origine genetica e il relativo accertamento richiede indagini, a volte sofisticate e ad elevato costo, da estendere anche ai familiari della persona affetta.
Esenzioni per gravidanza
Le coppie che desiderano avere un bambino e le donne in stato di gravidanza hanno diritto a eseguire gratuitamente, senza partecipazione al costo (ticket), alcune prestazioni specialistiche e diagnostiche utili per tutelare la loro salute e quella del nascituro, erogate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, tra cui i consultori familiari.
L’elenco di tali prestazioni, contenuto nel Decreto ministeriale del 10 settembre 1998, è stato sostituito e innovato dal DPCM sui nuovi Livelli essenziali di assistenza del 12 gennaio 2017.
Le principali novità del DPCM 12 gennaio 2017
- In funzione preconcezionale: prestazioni specialistiche più appropriate per l’accertamento del rischio procreativo
- Per la gravidanza fisiologica: ampliamento delle prestazioni per il monitoraggio secondo le specifiche Linee guida (incluso il test combinato: parametri di laboratorio in combinazione con le indagini ecografiche eseguite presso strutture appositamente individuate dalle Regioni)
- Per l’accesso alla diagnosi prenatale:aggiornamento delle indicazioni secondo le più recenti Linee guida (condizioni biologiche-genetiche, alterazione di parametri ecografici e biochimico/molecolari, patologie infettive che determinano un rischio per il nascituro)
- le visite periodiche ostetrico-ginecologiche;
- i corsi di accompagnamento alla nascita (training prenatale)
- l’assistenza al puerperio
Inoltre:
- IN FUNZIONE PRECONCEZIONALE
- Le prestazioni per la donna, l’uomo e la coppia elencate nell’allegato 10- sezione A al DPCM, da eseguire, su prescrizione dello specialista, prima del concepimento, per escludere la presenza di fattori che possano incidere negativamente sulla gravidanza. Oltre alle prestazioni in elenco, se la storia clinica o familiare della coppia evidenzia condizioni di rischio per il feto, possono essere eseguite in esenzione le prestazioni necessarie e appropriate per accertare eventuali difetti genetici, prescritte dal medico genetista o dallo specialista che segue la coppia; il medico riporterà sulla ricetta il CODICE M00.
- NEL CORSO DELLA GRAVIDANZA FISIOLOGICA
- Le prestazioni specialistiche indicate, per ciascun periodo, dall’allegato 10 - sezione B al DPCM. Il medico riporterà sulla ricetta il CODICE M + nn settimana di gravidanza;
- In caso di minaccia d’aborto, tutte le prestazioni specialistiche ambulatoriali necessarie per il monitoraggio della gravidanza e, in caso di condizioni patologiche che comportano un rischio per la madre o per il feto, tutte le prestazioni specialistiche necessarie al monitoraggio della condizione patologica; le condizioni patologiche devono essere indicate dal medico, come diagnosi o sospetto diagnostico, nella prescrizione delle prestazioni in esenzione; il medico riporterà sulla ricetta il CODICE M50;
- le prestazioni necessarie ed appropriate per la diagnosi prenatale invasiva in gravidanza, nelle specifiche condizioni di rischio per il feto indicate nell’allegato 10 - sezione C al DPCM, prescritte dallo specialista o dal genetista medico ed eseguite presso le strutture appositamente individuate dalle Regioni. Il medico riporterà sulla ricetta il CODICE M50.
ATTENZIONE: i codici di esenzione possono subire variazioni in ambito regionale.
Esenzioni per malattie croniche
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) le malattie croniche sono “problemi di salute che richiedono un trattamento continuo durante un periodo di tempo da anni a decadi”. Per alcune di esse il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) prevede la possibilità di usufruire in esenzione dal ticket di alcune prestazioni di specialistica ambulatoriale, finalizzate al monitoraggio della malattia e alla prevenzione di complicanze e ulteriori aggravamenti (Decreto ministeriale 329/99 e successive modifiche).
Le malattie e le condizioni che danno diritto all’esenzione sono individuate in base ai criteri dettati dal Decreto legislativo 124/98 (gravità clinica, grado di invalidità e onerosità della quota di partecipazione derivante dal costo del relativo trattamento).
Esenzioni per invalidità
Il riconoscimento di una invalidità garantisce il diritto all’esenzione per alcune o per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale garantite dal servizio sanitario nazionale.
L’esenzione per invalidità è riconosciuta dalla Azienda Sanitaria Locale di residenza, sulla base della certificazione che documenta lo stato di invalidità.
Lo stato e il grado di invalidità devono essere accertate dalla competente Commissione medica della Azienda sanitaria locale di residenza dell’assistito.
L’esenzione per invalidità non include le prestazioni farmaceutiche (per informazioni in materia di compartecipazione al costo sui farmaci di fascia A, introdotta da norme regionali, è necessario rivolgersi alla propria Asl).
Attenzione! Solo gli invalidi di guerra, titolari di pensione diretta vitalizia e le vittime del terrorismo hanno diritto a ritirare gratuitamente i medicinali appartenenti alla classe "C", su prescrizione del medico che ne attesti la comprovata utilità terapeutica.
Categorie di invalidi esenti per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche incluse nei LeaInvalidi di guerra
- G01 Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5° titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in campi di sterminio (ex art.6 DM 1.2.1991)
- L01 Grandi invalidi del lavoro dall'80% al 100% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991)
- L02 Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 dal 67% al 79% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991)
- S01 Grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1° categoria, titolati di specifica pensione (ex art.6 DM 1.2.1991)
- S02 Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2° alla 5° (ex art.6 DM 1.2.1991)
- C01 Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento (ex art.6 DM 1.2.1991)
- C02 Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento (ex art.6 DM 1.2.1991)
- C03 Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3 dal 67% al 99% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991)
- C04 Invalidi < di 18 anni con indennità di frequenza ex art. 1 L. 289/90 (ex art.5 D.lgs. 124/98)
- C05 Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a 1/10 ad entrambi gli occhi riconosciuti dalla Commissione Invalidi Ciechi Civili (art.6 DM 1.2.1991)
- C06 Sordomuti (chi è colpito da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata - art.6 DM 1.2.1991, ex art.7 L.482/68 come modificato dalla L.68/99)
- V01 Vittime atti di terrorismo e stragi e familiari (L. 206/04) /vittime dovere e familiari superstiti (D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243)
- G02 Invalidi di guerra militari appartenenti alle categorie dalla 6° alla 8° (ex art.6 DM 1.2.1991)
- L03 Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa fino a 2/3 dall'1% a 66% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991)
- L04 Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali (ex art.6 DM 1.2.1991)
- S03 Invalidi per servizio appartenenti alla categoria dalla 6° all'8° (ex art.6 DM 1.2.1991)
Gratuità del test HIV
Nelle strutture pubbliche, il test anti-HIV, in grado di identificare la presenza di anticorpi specifici che l’organismo produce nel caso in cui entri in contatto con questo virus, è:
- anonimo, come prevede la Legge 135 del 1990;
- gratuito, come specificato nel Decreto legislativo n. 124 del 1998 ("sono escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni finalizzate alla prevenzione della diffusione dell’infezione da HIV limitatamente all’accertamento dello stato di infezione, in favore dei soggetti appartenenti a categorie a rischio, con comportamenti a rischio o incidentalmente esposti a rischio di infezione”) e ribadito nell'Intesa Stato, Regioni e Province Autonome del 27 luglio 2011, art. 2. Il codice di esenzione, da annotare sulla ricetta, per queste prestazioni è B01.
Le persone straniere, anche se prive del permesso di soggiorno, possono effettuare il test alle stesse condizioni del cittadino italiano.
Il Ministero della Salute ha attivato con Decreto Ministeriale 31 marzo 2008, in accordo con le Regioni e Province Autonome, il sistema nazionale di sorveglianza delle diagnosi delle nuove infezioni da HIV.
Esenzioni per diagnosi precoce tumori
Il Servizio sanitario nazionale, oltre alle prestazioni diagnostiche attivamente offerte dalle Aziende sanitarie locali nell’ambito delle campagne di screening, garantisce l’esecuzione gratuita degli accertamenti per la diagnosi precoce di alcuni tumori.
In particolare, possono essere eseguiti in esenzione dal ticket:
- la mammografia, ogni due anni, a favore delle donne in età compresa tra 45 e 69 anni; qualora l’esame mammografico lo richieda, sono eseguite gratuitamente anche le prestazioni di secondo livello;
- l’esame citologico cervico-vaginale (PAP Test), ogni tre anni, a favore delle donne in età compresa tra 25 e 65 anni;
- la colonscopia, ogni cinque anni, a favore della popolazione di età superiore a 45 anni.
In particolare:
codice D01: prestazioni diagnostiche nell'ambito di campagne di screening autorizzate dalla Regione
codice D02: esame citologico cervico-vaginale (PAP Test)
codice D03: esame mammografico
codice D04: colonscopia
codice D05: prestazioni di approfondimento diagnostico correlate alla diagnosi precoce del tumore della mammella
L’intervallo di tempo indicato per ciascuna prestazione deve essere rispettato, anche se il primo accertamento è stato eseguito privatamente.
L’esenzione per diagnosi precoce di alcuni tumori è del tutto indipendente dal reddito dell’assistito e/o dal suo stato di occupazione/disoccupazione.
GLI ADDETTI ALL'ACCETTAZIONE
- sono identificati da cartellini con nome e qualifica ben evidenziati sulle divise;
- hanno il compito di ottimizzare i tempi coordinando anche più prestazioni per evitare pause ingiustificate;
- hanno l’obbligo di informare l’utente su eventuali imprevisti uomo e/o macchinario che dovessero comportare dei ritardi o rinvii;
- sono abilitati all’incasso di ticket ed importi relativi alle prestazioni sanitarie effettuate nell’ambito della struttura, con emissione computerizzata di fattura a numerazione progressiva automatica.
I pagamenti possono avvenire tramite contanti, carta di credito, bancomat e assegni.
Sono in grado di fornire informazioni dettagliate su: prestazioni specialistiche,accreditamenti, esenzioni, tariffe per i non esenti uniche ed uguali a quelle delle strutture pubbliche, orari di visita degli specialisti e dei responsabili, tempi d’attesa per l’esecuzione delle prestazioni e per la consegna dei referti.
Tutte le operazioni di trattamento dei dati personali avvengono secondo la vigente normativa D.Lgs. 196/03 per la tutela della Privacy.
Esiste una corsia privilegiata per donne in gravidanza, bambini sotto i sei anni d’età, persone disabili.
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